Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (n. 59) — riordino della formazione sicurezza; nuovo obbligo formativo del datore di lavoro
Accordo Stato-Regioni · pubblicato 2025-04-17 · in vigore 2025-05-24
Testo della norma
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. n. 59), in vigore dal 24 maggio 2025, riordina in un testo unico la disciplina della formazione alla sicurezza. Novità principale: introduce per la prima volta un OBBLIGO DI FORMAZIONE per il DATORE DI LAVORO, corso di durata minima 16 ore (erogabile anche in e-learning). Riduce la formazione dei dirigenti a 12 ore (da 16). La formazione per attività in ambienti confinati va completata entro il termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore. Gli attestati hanno validità nazionale. Riguarda tutte le aziende: ogni datore di lavoro deve assolvere il nuovo obbligo formativo.
Conferenza Stato-RegioniL'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (rep. n. 59), in vigore dal 24 maggio 2025, introduce per la prima volta un obbligo di formazione specifica per il datore di lavoro (minimo 16 ore, anche in e-learning) e riduce la formazione dei dirigenti a 12 ore. Per i datori di lavoro con attività in ambienti confinati è previsto un termine perentorio di 12 mesi per completare la formazione relativa.
Ogni datore di lavoro deve iscriversi e completare il corso obbligatorio di almeno 16 ore; il DVR deve essere aggiornato documentando l'avvenuta formazione del datore di lavoro, e nei casi di attività in ambienti confinati occorre pianificare il completamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore (24 maggio 2026).
Analisi di impatto sui clienti
Il datore di lavoro di Costruzioni Brennero S.r.l. è impattato sia dall'obbligo generale di formazione di 16 ore, sia dal termine perentorio di 12 mesi per la formazione sugli ambienti confinati (vasche, serbatoi, cunicoli), attività espressamente presenti nel profilo aziendale.
La norma si applica a tutte le aziende: il datore di lavoro di Fonderia Lombarda S.p.A. deve assolvere il nuovo obbligo formativo di 16 ore. Non risultano attività in ambienti confinati nel profilo, quindi non si applica il termine perentorio dei 12 mesi per tale specifica.
La norma riguarda tutte le aziende: anche il datore di lavoro di Verniciature Adige S.r.l. è tenuto al corso obbligatorio di 16 ore. Nessuna attività in ambienti confinati segnalata nel profilo, quindi non si applica il termine specifico per tale rischio.
La norma si applica a tutte le aziende indipendentemente dal settore: il datore di lavoro dello Studio Commercialisti Verona Associati deve comunque assolvere il nuovo obbligo formativo di 16 ore, sebbene il profilo di rischio sia basso e non vi siano attività in ambienti confinati.
La norma si applica universalmente a tutti i datori di lavoro: anche il titolare di Panificio Trentino S.r.l. è tenuto al corso obbligatorio di 16 ore. Non sono presenti attività in ambienti confinati nel profilo, quindi non si applica il termine perentorio specifico.