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Modifiche DVR — Fonderia Lombarda S.p.A.

Direttiva (UE) 2024/869 — nuovi valori limite per il PIOMBO e i diisocianati (modifica Dir. 2004/37 e 98/24)

Perché questo cliente è impattato

Fonderia Lombarda lavora leghe con tenore di piombo e i reparti fusione e finitura espongono i lavoratori a fumi e polveri di piombo inorganico; la sorveglianza sanitaria con piombemia è già in essere e dovrà essere adeguata al nuovo valore limite biologico di 15 µg/100 ml, mentre il DVR dovrà recepire il nuovo OEL di 0,03 mg/m³.

Modifiche al DVR proposte

1.8·Valori limite di esposizione professionale (TLV/OEL)

Aggiornare il valore limite di esposizione professionale al piombo inorganico da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³ (TWA 8h) e il valore limite biologico da 70 µg/100 ml a 15 µg/100 ml; aggiornare la soglia di azione per la sorveglianza sanitaria; introdurre il nuovo OEL per i diisocianati.

Approvata
Attuale

Agente: PIOMBO inorganico e suoi composti (CAS 7439-92-1). Valore limite di esposizione professionale (8h TWA): 0,15 mg/m³ (rif. Allegato XXXIX D.Lgs. 81/2008). Valore limite biologico (piombemia): 70 µg/100 ml di sangue; obbligo di sorveglianza sanitaria al superamento di 60 µg/100 ml (uomini). Misure: aspirazione localizzata ai forni, DPI vie respiratorie, monitoraggio piombemia semestrale.

Proposta

Agente: PIOMBO inorganico e suoi composti (CAS 7439-92-1). Valore limite di esposizione professionale (8h TWA): 0,03 mg/m³ (già 0,15 mg/m³ — aggiornato in recepimento della Direttiva UE 2024/869). Valore limite biologico (piombemia): 15 µg/100 ml di sangue (già 70 µg/100 ml — aggiornato); la soglia di azione che obbliga alla sorveglianza sanitaria è conseguentemente ridotta a 10 µg/100 ml. Misure: potenziamento dell'aspirazione localizzata ai forni al fine di rientrare nel nuovo limite più restrittivo; DPI vie respiratorie (classe di protezione da rivalutare a seguito della nuova soglia); monitoraggio piombemia semestrale o con frequenza maggiore qualora indicato dal medico competente. Agente: DIISOCIANATI (miscele/composti pertinenti alla lavorazione). Valore limite di esposizione professionale (8h TWA): 6 µg NCO/m³; valore limite di breve termine (STEL): 12 µg NCO/m³ (introdotti ex novo dalla Direttiva UE 2024/869). Misure: censimento degli agenti contenenti isocianati presenti nel ciclo produttivo; valutazione dell'esposizione inalatoria; introduzione della sorveglianza sanitaria mirata alla sensibilizzazione respiratoria.

Riferimento: Direttiva (UE) 2024/869 che modifica la Direttiva 2004/37/CE e la Direttiva 98/24/CE; D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 223 e Allegato XXXIX (da aggiornare a seguito del recepimento nazionale).
4.1.1·Riepilogo analisi rischio salute (MoVaRisCh)

Rieseguire la valutazione quantitativa del rischio MoVaRisCh per il piombo inorganico applicando il nuovo OEL di 0,03 mg/m³ anziché 0,15 mg/m³, poiché il punteggio LR e l'esito di rischio risultano probabilmente non più attendibili con il limite ridotto.

In attesa
Attuale

Riepilogo livello di rischio (LR) per gruppo omogeneo "reparto fusione": Piombo inorganico — esposizione inalatoria — LR = 14,06 — esito attuale: "Rischio irrilevante per la salute" (zona verde, R<15). Misure di prevenzione adeguate ai valori limite vigenti.

Proposta

Riepilogo livello di rischio (LR) per gruppo omogeneo "reparto fusione": Piombo inorganico — esposizione inalatoria — LR = [DA RICALCOLARE]. La valutazione è stata condotta con il previgente valore limite di 0,15 mg/m³. A seguito dell'abbassamento del limite a 0,03 mg/m³ disposto dalla Direttiva (UE) 2024/869, il punteggio LR precedentemente determinato (14,06, zona verde) non è più rappresentativo del livello di rischio effettivo. Si rende necessario: (1) aggiornare la valutazione MoVaRisCh con il nuovo OEL; (2) eseguire misurazioni strumentali dell'esposizione inalatoria a piombo nel reparto fusione al fine di confrontarle con il nuovo limite di 0,03 mg/m³; (3) rivalutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione vigenti, rivedendole qualora il nuovo calcolo collocasse il rischio in zona diversa. Fino al completamento della rivalutazione, adottare cautelativamente le misure previste per i livelli di rischio superiori. Aggiornare altresì la valutazione con il primo censimento e la stima dell'esposizione ai diisocianati eventualmente presenti nel ciclo produttivo.

Riferimento: Direttiva (UE) 2024/869; D.Lgs. 81/2008, art. 223, comma 1 (obbligo di aggiornamento della valutazione al variare dei fattori che influiscono sul rischio); linee guida MoVaRisCh — Coordinamento Tecnico Regioni.
5.2·Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Aggiornare le soglie di riferimento per la sorveglianza sanitaria (piombemia da 70 µg/100 ml a 15 µg/100 ml e soglia di azione da 60 µg/100 ml a 10 µg/100 ml); rivalutare l'idoneità del facciale filtrante FFP3 in relazione al nuovo limite; introdurre indicazioni sui DPI e sulla sorveglianza sanitaria per i diisocianati.

In attesa
Attuale

Vie respiratorie: facciale filtrante FFP3 per addetti fusione. Sorveglianza sanitaria: piombemia semestrale, soglia di azione 60 µg/100 ml. Le soglie sono allineate ai valori limite dell'Allegato XXXIX vigente.

Proposta

Vie respiratorie — Piombo inorganico: il facciale filtrante FFP3 attualmente in uso deve essere rivalutato dal medico competente e dall'RSPP alla luce del nuovo valore limite di 0,03 mg/m³. Qualora le misurazioni strumentali evidenziassero livelli di esposizione che richiedano un fattore di protezione superiore, si dovrà procedere all'adozione di dispositivi a protezione più elevata (es. semimaschere o maschere intere con filtri P3 o sistemi ad adduzione d'aria). Sorveglianza sanitaria — Piombo inorganico: monitoraggio biologico (piombemia) con frequenza semestrale o superiore se indicato dal medico competente; soglia di azione che impone visita medica e revisione delle misure: 10 µg/100 ml (già 60 µg/100 ml); valore limite biologico: 15 µg/100 ml (già 70 µg/100 ml). Le soglie sono allineate alla Direttiva (UE) 2024/869. Vie respiratorie — Diisocianati: a seguito del censimento degli agenti contenenti isocianati, definire i DPI idonei (facciale filtrante o semimaschere con filtri per vapori organici/isocianati) in funzione dei livelli di esposizione misurati rispetto al nuovo OEL di 6 µg NCO/m³ (STEL 12 µg NCO/m³). Sorveglianza sanitaria — Diisocianati: il medico competente deve prevedere la valutazione della sensibilizzazione respiratoria (spirometria, anamnesi allergologica) per tutti gli addetti esposti, con periodicità da stabilire in funzione del livello di rischio accertato.

Riferimento: Direttiva (UE) 2024/869 che modifica la Direttiva 2004/37/CE e la Direttiva 98/24/CE; D.Lgs. 81/2008, art. 229 (sorveglianza sanitaria per agenti chimici pericolosi) e Allegato XXXIX; D.Lgs. 81/2008, art. 76 e Allegato VIII (requisiti DPI).